Oggetti e valori patrimoniali sottostanti a una misura coercitiva sono confiscati, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, se non è garantito che saranno ulteriormente utilizzati conformemente al diritto.
Gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l’eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 20041sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.2
Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503). ↩
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