Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui è necessario per l’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3.
Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se tali dati concernono sanzioni e procedimenti amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo se è indispensabile per la trattazione di un singolo caso.
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