I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti, su richiesta, una copia della documentazione di cui all’articolo 15 o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.
Su richiesta dei clienti, essi rendono inoltre conto:
dei servizi finanziari convenuti e forniti;
della composizione, della valutazione e dell’evoluzione del portafoglio;
dei costi connessi ai servizi finanziari.
Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni di cui al capoverso 2.
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