I fornitori di servizi finanziari possono prendere in prestito, in qualità di controparte, strumenti finanziari provenienti dai portafogli dei clienti o predisporre simili operazioni, in qualità di agenti, soltanto se i clienti vi hanno previamente acconsentito, in un accordo distinto dalle condizioni generali, in maniera esplicita e in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
Il consenso del cliente è valido soltanto se questi:
è stato messo al corrente in modo comprensibile dei rischi connessi a simili operazioni;
ha diritto a versamenti compensativi per il reddito maturato sugli strumenti finanziari dati in prestito; e
è indennizzato per gli strumenti finanziari dati in prestito.
Non sono ammesse operazioni non coperte effettuate con strumenti finanziari di clienti privati.
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