Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:
i fornitori di servizi finanziari;
i consulenti alla clientela;
i produttori e gli offerenti di strumenti finanziari.
Non sottostanno alla presente legge:
la Banca nazionale svizzera;
la Banca dei regolamenti internazionali;
gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell’istituto di previdenza della loro associazione;
nella misura in cui la loro attività sottostà alla legge del 17 dicembre 20041sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA):
1. le imprese di assicurazione,
2. gli intermediari assicurativi,
3. gli organi di mediazione;
e. gli istituti d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.