I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.
I fornitori di servizi finanziari che non sono assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si assicurano inoltre che per loro operino soltanto consulenti alla clientela iscritti nel registro dei consulenti (art. 29).