I consulenti alla clientela sono iscritti nel registro dei consulenti se forniscono la prova:
che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6;
che hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o che forniscono garanzie finanziarie equivalenti; e
1 che sono affiliati, in qualità di fornitori di servizi finanziari, a un organo di mediazione (art. 74) o che vi è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il quale operano, sempreché siano tenuti ad affiliarsi (art. 77).
Non sono iscritti nel registro i consulenti alla clientela:
che sono oggetto di una condanna penale secondo gli articoli 89–92 della presente legge o secondo l’articolo 86 LSA2o che sono iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137–172terdel Codice penale3; o
nei confronti dei quali, per l’attività da iscrivere nel registro, è stato ordinato un divieto di esercizio dell’attività secondo l’articolo 33a LFINMA4o un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 LFINMA.
Se il consulente alla clientela opera come collaboratore di un fornitore di servizi finanziari, la condizione di cui al capoverso 1 lettera b può essere soddisfatta da quest’ultimo.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33;FF 2020 221). ↩