L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’offerta pubblica che:
si rivolge soltanto a investitori considerati clienti professionali;
si rivolge a meno di 500 investitori;
si rivolge a investitori che acquistano valori mobiliari per un valore di almeno 100 000 franchi;
ha un valore nominale unitario di almeno 100 000 franchi;
non supera un valore complessivo di 8 milioni di franchi, calcolato su un periodo di dodici mesi.
Ogni offerta pubblica per la rialienazione di valori mobiliari che sono stati oggetto di un’offerta secondo il capoverso 1 è considerata un’offerta distinta.
In assenza di indizi contrari, l’offerente può, ai fini della presente disposizione, presupporre che i clienti professionali e istituzionali non abbiano dichiarato di volere essere considerati clienti privati.
Il fornitore di servizi finanziari non è tenuto a pubblicare un prospetto per una nuova offerta pubblica di valori mobiliari:
fintanto che esiste un prospetto valido; e
se l’emittente o le persone responsabili del prospetto hanno acconsentito alla sua utilizzazione.
Il Consiglio federale può adeguare il numero degli investitori e gli importi di cui al capoverso 1 lettere b–e, tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero.
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