Il prospetto deve essere sottoposto all’organo di verifica prima della sua pubblicazione. Quest’ultimo ne verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilità.
Il Consiglio federale può designare valori mobiliari il cui prospetto deve essere sottoposto a verifica soltanto dopo la pubblicazione se una banca ai sensi della LBCR1o una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi2conferma che al momento della pubblicazione sono disponibili le informazioni più importanti sull’emittente e sui valori mobiliari.
I prospetti per investimenti collettivi di capitale non devono essere sottoposti a verifica. È fatto salvo l’obbligo di approvazione per i documenti di investimenti collettivi di capitale esteri di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera e e 120 LICol3.