L’organo di verifica può approvare un prospetto redatto in virtù di norme giuridiche estere se:
lo stesso è stato redatto in conformità con standard internazionali fissati da organizzazioni internazionali formate da autorità di vigilanza sui valori mobiliari; e
gli obblighi di informazione, anche con riferimento alle informazioni finanziarie, soddisfano i requisiti della presente legge; una chiusura contabile singola verificata non è necessaria.
L’organo di verifica può prevedere che i prospetti approvati secondo determinati ordinamenti giuridici siano considerati approvati anche in Svizzera.
Esso pubblica un elenco dei Paesi la cui approvazione dei prospetti è riconosciuta in Svizzera.
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