Un supplemento al prospetto deve essere elaborato se, tra l’approvazione del prospetto e la chiusura definitiva di un’offerta pubblica o l’avvio del commercio presso una sede di negoziazione, emergono o sono constatati nuovi fatti che potrebbero influenzare sensibilmente la valutazione dei valori mobiliari.
Il supplemento è notificato all’organo di verifica immediatamente dopo che il nuovo fatto è emerso o constatato.
L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del supplemento entro sette giorni civili al massimo. Il supplemento è pubblicato immediatamente dopo la decisione. Le note di sintesi sono completate con le informazioni contenute nel supplemento.
L’organo di verifica tiene un elenco dei fatti che per la loro natura non rendono necessaria un’approvazione del supplemento. I supplementi relativi a tali fatti sono pubblicati contestualmente alla notificazione all’organo di verifica.
Se un nuovo fatto secondo il capoverso 1 emerge nel corso di un’offerta pubblica, il termine dell’offerta scade al più presto due giorni dopo la pubblicazione del supplemento. Gli investitori possono ritirare una sottoscrizione o una promessa di acquisto fino allo scadere del termine di sottoscrizione o del termine dell’offerta.
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