Non è tenuto a redigere un foglio informativo di base chi offre valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni che conferiscono diritti di partecipazione, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento, nonché i titoli di credito non aventi carattere di derivati.
Se equivalenti al foglio informativo di base, i documenti redatti in virtù di una normativa estera possono essere utilizzati in sua vece.
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