Chiunque nel prospetto, nel foglio informativo di base o in documenti analoghi fornisca indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali senza adoperare la necessaria diligenza è responsabile verso gli acquirenti degli strumenti finanziari del danno loro cagionato.
La responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui esse siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto.
La responsabilità per indicazioni false o suscettibili d’indurre in errore in merito alle prospettive principali sussiste soltanto se tali indicazioni sono state fornite o diffuse scientemente o senza segnalare l’incertezza legata a evoluzioni future.
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