La presentazione di una domanda di mediazione presso un organo di mediazione non esclude la possibilità di adire il giudice civile né ostacola una siffatta azione.
Alla conclusione di una procedura dinanzi a un organo di mediazione, l’attore può rinunciare unilateralmente ad esperire la procedura di conciliazione secondo il Codice di procedura civile1.
L’organo di mediazione pone termine alla procedura non appena un’autorità di conciliazione, un’autorità giudiziaria, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa è investita della causa.