I fornitori di servizi finanziari informano i clienti della possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione:
all’avvio di una relazione d’affari nel quadro dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c;
in caso di reiezione di una pretesa giuridica rivendicata dal cliente; e
in qualsiasi momento, su richiesta del cliente.
L’informazione è fornita in una forma adeguata e comprende nome e indirizzo dell’organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari è affiliato.
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