È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- nell’adempimento degli obblighi di informazione di cui all’articolo 8 fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;
- viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza di cui agli articoli 10–14;
- viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi di cui all’articolo 26.