La Banca nazionale limita il numero e il genere delle inchieste allo stretto necessario. Essa bada in particolare che l’onere delle persone tenute a informare nell’ambito delle rilevazioni a fini statistici sia per quanto possibile contenuto.
Essa effettua una rilevazione presso la totalità delle persone tenute a informare (rilevazione totale) qualora i dati che possono essere ricavati con una rilevazione presso una parte di queste persone (rilevazione parziale) non siano rappresentativi ed eloquenti.
Essa rinuncia alla rilevazione di dati statistici qualora possa ricorrere a statistiche esistenti e sufficientemente eloquenti, oppure procurarsi tempestivamente in altro modo dati di qualità equivalente.
Essa può dispensare in tutto o in parte dall’obbligo fornire informazioni statistiche determinati gruppi di soggetti tenuti a informare.
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