L’allegato alla presente ordinanza stabilisce per ogni rilevazione:
la denominazione;
l’oggetto;
l’eventuale effettuazione a titolo generale o parziale;
le persone tenute a fornire informazioni;
l’eventuale estensione, nel caso di una persona integrata in più unità organizzate in modo autonomo, all’ufficio (incluse le filiali in Svizzera), a tutta l’impresa (incluse le filiali all’estero) oppure a tutto il gruppo (incluse le filiali e le succursali in Svizzera e all’estero);
gli intervalli di tempo in cui essa viene effettuata (periodicità);
il termine per l’inoltro dei dati (termine d’inoltro); e
le altre modalità della stessa.
Se la Banca nazionale ha assolutamente bisogno dei dati di una determinata rilevazione per l’adempimento di un suo compito legale, essa può, per un periodo limitato, stabilire il termine d’inoltro e la periodicità in deroga all’allegato.