Se la Banca nazionale ha assolutamente bisogno dei dati di una determinata rilevazione per l’adempimento di un compito legale, essa effettua rilevazioni supplementari o richiede, nell’ambito di rilevazioni esistenti, dati non previsti nell’allegato alla presente ordinanza. Le rilevazioni supplementari devono essere contenute per quanto possibile sotto il profilo materiale e temporale.
La Banca nazionale orienta le persone tenute a informare su:
l’oggetto;
gli obiettivi e lo svolgimento della rilevazione;
il previsto impiego dei dati;
le misure preconizzate ai fini della protezione dei dati.
Essa emana, su richiesta di una persona tenuta a informare, una decisione impugnabile sull’obbligo di fornire informazioni nonché sull’oggetto e sull’ampiezza delle informazioni secondo l’articolo 52 della legge sulla Banca nazionale.
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