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Commenti: Art. 8 | Omnilex
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OBN · Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Art. 8
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Art. 8
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Art. 9
951.131
OBN
Federal Office Ordinance
1 mag 2004
Fonte originale
Le persone tenute a informare sono invitate dalla Banca nazionale a partecipare alla rilevazione.
Esse devono fornire le informazioni in modo veritiero, tempestivo e gratuito nonché nella forma prescritta.
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