Se la Banca nazionale ricorre a terzi per effettuare le rilevazioni, essi sono contrattualmente obbligati in particolare a:
utilizzare unicamente in esecuzione di questo mandato i dati, che sono loro comunicati o che essi raccolgono nell’ambito del loro mandato;
non collegare la rilevazione effettuata per la Banca nazionale con altre rilevazioni;
ritornare tutti i dati alla Banca nazionale e cancellare i dati memorizzati elettronicamente dopo la cessazione del mandato.
Per beneficiare di una deroga a questi obblighi è necessaria l’autorizzazione scritta della Banca nazionale.
I terzi devono provare di avere adottato le misure tecniche e organizzative necessarie all’elaborazione di questi dati conformemente all’ordinanza del 31 agosto 20221sulla protezione dei dati2.
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° set. 2023. ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.