951.26LFiS-COVID-19Emergency Federal Act19 dic 2020Fonte originale
La cessione alla BNS dei crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-191e di altri crediti di un mutuante nonché il loro ritrasferimento al mutuante stesso non richiedono nessuna forma particolare per la loro validità. La BNS definisce i dati da trasmettere e la modalità di trasmissione.
Il credito è considerato validamente trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi.
Per il ritrasferimento del credito al mutuante fa stato il momento in cui la BNS registra il ritrasferimento del credito o elimina il credito nei propri sistemi.
La BNS conferma al mutuante il totale dei crediti trasferiti. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo.