Tutti i privilegi e i diritti accessori legati ai crediti trasferiti passano, nel momento della cessione, alla BNS o, nel momento del ritrasferimento, al mutuante, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie. Questo vale in particolare per le fideiussioni solidali concesse secondo l’OFis-COVID-191.
[RU 2020 1077,1207,1233art. 21,3799] ↩
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