951.26LFiS-COVID-19Emergency Federal Act19 dic 2020Fonte originale
Qualora, nell’ambito della revisione limitata o ordinaria del conto annuale o di gruppo, riscontri la violazione di una delle disposizioni di cui all’articolo 2 capoversi 2–4, l’ufficio di revisione del mutuatario impartisce a quest’ultimo un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. Se questa non è ripristinata entro il termine impartito, l’ufficio di revisione informa l’assemblea generale. Qualora neppure in tal caso il consiglio d’amministrazione ripristini senza indugio la situazione conforme, l’ufficio di revisione informa la competente organizzazione che concede fideiussioni.
L’organizzazione che concede fideiussioni può inoltre far verificare che i crediti COVID-19 siano stati utilizzati dal mutuatario conformemente all’articolo 2 capoversi 2–4. Se questi non dispone di un proprio ufficio di revisione, l’organizzazione che concede fideiussioni può affidare la verifica a un revisore abilitato. Se il mutuatario dispone di un proprio ufficio di revisione, l’organizzazione che concede fideiussioni può affidare la verifica a quest’ultimo.
Il revisore abilitato o l’ufficio di revisione comunica l’esito della sua verifica all’organizzazione che concede fideiussioni e al mutuatario.
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