I membri dell’organo superiore di amministrazione o di direzione nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido verso i creditori dell’impresa, del mutuante, dell’organizzazione che concede fideiussioni e della Confederazione dei danni che hanno loro cagionato violando intenzionalmente o per negligenza le disposizioni dell’articolo 2 capoversi 2–4.
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