951.26LFiS-COVID-19Emergency Federal Act19 dic 2020Fonte originale
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stipula con ogni organizzazione che concede fideiussioni una convenzione di diritto pubblico sulla concessione di fideiussioni per contrastare gli effetti economici dell’epidemia di COVID-19.
La convenzione stabilisce in particolare:
il tipo e l’entità delle prestazioni fornite dall’organizzazione che concede fideiussioni in materia di gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni nonché le modalità del ricorso a terzi;
l’indennizzo per le prestazioni di cui alla lettera a nonché per l’aumento delle risorse amministrative e il ricorso a terzi;
le disposizioni concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la presentazione dei conti;
la documentazione necessaria per il conteggio delle perdite;
la garanzia della comunicazione dei dati personali e delle informazioni;
le condizioni alle quali si deve sporgere una denuncia penale o rinunciarvi;
i dettagli relativi al consenso alla postergazione del credito e al pagamento anticipato della fideiussione di cui all’articolo 7;
i dettagli relativi alla gestione dei crediti di cui all’articolo 8;
la partecipazione dell’organizzazione che concede fideiussioni alla prevenzione, alla lotta e al perseguimento degli abusi di cui all’articolo 10;
i dettagli delle prescrizioni imposte ai mutuanti in merito all’obbligo di informazione di cui all’articolo 11 capoverso 3;
la procedura in caso di controversie;
la durata minima della convenzione e le successive possibilità di recesso.
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