951.26LFiS-COVID-19Emergency Federal Act19 dic 2020Fonte originale
La dichiarazione da parte del mutuante di postergazione parziale o integrale di un credito garantito secondo l’OFis-COVID-191è valida soltanto se l’organizzazione che concede fideiussioni vi ha previamente acconsentito.
L’organizzazione che concede fideiussioni può acconsentire a una postergazione del credito nell’ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato alla prosecuzione della parte essenziale dell’impresa e di una liquidazione iscritta nel registro di commercio, se vi è da ritenere che ciò non accresca i rischi finanziari per la Confederazione.
Se è soddisfatta la condizione di cui al capoverso 2, l’organizzazione che concede fideiussioni può anche concordare con il mutuante il pagamento anticipato della fideiussione.
Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la postergazione del credito e il pagamento anticipato delle fideiussioni.