951.26LFiS-COVID-19Emergency Federal Act19 dic 2020Fonte originale
Per adempiere i propri compiti, l’organizzazione che concede fideiussioni può far capo a terzi. Il ricorso a terzi deve essere disciplinato contrattualmente ed essere conforme alle condizioni di mercato usuali. L’organizzazione che concede fideiussioni sceglie, istruisce e sorveglia accuratamente i terzi cui fa capo.
L’organizzazione che concede fideiussioni può mettere a disposizione dei terzi cui fa capo tutti i dati personali e tutte le informazioni secondo l’articolo 11 di cui questi necessitano per adempiere i loro compiti. Impone loro gli obblighi di mantenimento del segreto cui essa stessa è sottoposta.
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