951.26LFiS-COVID-19Emergency Federal Act19 dic 2020Fonte originale
Dopo l’escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione, l’organizzazione che concede fideiussioni, cui è trasferito il credito, adotta tutte le misure necessarie per recuperare l’importo versato al mutuante; in particolare:
riscuote le pretese pecuniarie;
respinge le pretese pecuniarie infondate; e
gestisce gli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno.
Se è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 7 capoverso 2, l’organizzazione che concede fideiussioni può postergare parzialmente o integralmente il credito anche dopo l’escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione.
Se ritiene che nel caso concreto la postergazione non sia utile al risanamento durevole del mutuatario, l’organizzazione che concede fideiussioni può, alle stesse condizioni, rinunciare parzialmente al proprio credito.
Nell’ambito di una procedura concordataria, su richiesta del mutuatario l’organizzazione che concede fideiussioni può partecipare alle spese per l’onorario del commissario (art. 293b e 295 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento) fino a un importo massimo di 100 000 franchi se in tal modo i rischi finanziari per la Confederazione non aumentano in maniera significativa.
Se l’esazione dei crediti appare priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese dell’organizzazione che concede fideiussioni risultano sproporzionati rispetto all’importo scoperto, l’organizzazione che concede fideiussioni può:
rinunciare a far valere nei confronti del mutuatario il credito che le è stato trasferito;
approvare un concordato con il mutuatario;
cedere al mutuatario attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.
Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni.