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Commenti: Art. 55 | Omnilex
Law
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Art. 55
Art. 54
Art. 56
Art. 55
951.31
LICol
Federal Act
1 gen 2007
Fonte originale
Nell’ambito di un’amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento:
prestito di valori mobiliari;
operazioni pensionistiche;
assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale;
costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.
Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.
Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.
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LICol · Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
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