La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:
tali operazioni non comportino una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari;
dispongano di un’organizzazione idonea e di un’adeguata gestione dei rischi;
il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e possa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati.
La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi.
Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
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