Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:
l’unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;
la trasformazione di un investimento collettivo di capitale in un’altra forma giuridica;
nel caso della SICAV, il trasferimento di patrimonio ai sensi degli articoli 69–77 della legge del 3 ottobre 20031sulla fusione.
Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione da parte della FINMA conformemente all’articolo 15.