se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria;
se è di durata determinata, alla data stabilita;
per decisione della FINMA:
1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria,
2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
3. nei casi di cui agli articoli 133 segg.
La SICAV è sciolta:
se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;
se è di durata determinata, alla data stabilita;
per decisione della FINMA:
1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse,
2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
3. nei casi di cui agli articoli 133 segg;
d. negli altri casi previsti dalla legge.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.
La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.
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