A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote.
Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione.
Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni1.