(art. 1b cpv. 3 lett. b e 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)
- La persona di cui all’articolo 1b LBCR garantisce che le prescrizioni giuridiche e aziendali vengano rispettate («compliance») e provvede a un’efficace individuazione, valutazione, gestione e sorveglianza dei rischi collegati alla sua attività (gestione dei rischi) nonché a un efficace sistema di controllo interno.
- Stabilisce in documentazioni e direttive interne come soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1.
- Gli organi competenti in materia di sorveglianza della compliance e di gestione dei rischi devono essere internamente indipendenti dall’attività orientata al conseguimento di un profitto.
- La persona di cui all’articolo 1b LBCR può delegare la sorveglianza della compliance e la gestione dei rischi a terzi, se questi dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.
- In singoli casi la FINMA può allentare i requisiti di cui al capoverso 3 nei confronti delle persone di cui all’articolo 1b LBCR, se queste:
- conseguono un reddito lordo inferiore a 1,5 milioni di franchi;
- forniscono la prova di avere un modello aziendale a basso rischio.