(art. 1b cpv. 3 lett. c e 3 cpv. 2 lett. b LBCR)
- Il capitale minimo delle persone di cui all’articolo 1b LBCR ammonta al 3 per cento dei depositi del pubblico accettati e dei beni crittografici custoditi collettivamente accettati, ma almeno a 300 000 franchi. Deve essere interamente liberato e mantenuto durevolmente. Non può essere prestato ai titolari di partecipazioni qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime.1
- La FINMA disciplina i dettagli e in singoli casi può inasprire le esigenze in materia di capitale minimo, se questo appare giustificato in virtù dei rischi collegati all’attività.
- Le disposizioni dell’OFoP2e dell’OLiq3non si applicano alle persone di cui all’articolo 1b LBCR.