952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 3g LBCR)
Nell’ambito della vigilanza su base consolidata la FINMA verifica segnatamente se il gruppo finanziario:
è organizzato in maniera adeguata;
dispone di un adeguato sistema interno di controllo;
rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua attività;
è diretto da persone che offrono la garanzia di un’attività ineccepibile;
osserva la separazione personale tra l’organo incaricato della direzione e l’organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo ai sensi dell’articolo 11;
osserva le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi;
dispone di liquidità adeguate;
applica correttamente le prescrizioni sulla presentazione dei conti;
dispone di una società di audit riconosciuta, indipendente e competente.
Per la vigilanza su base consolidata sui conglomerati finanziari, la FINMA può prescindere dal capoverso 1 per tener conto delle peculiarità del settore assicurativo.
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