(art. 6a , 6b cpv. 1 e 3 LBCR)
- Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in forma stampata.
- Il rapporto di gestione e le chiusure intermedie devono essere inoltrati alla FINMA. La FINMA disciplina nelle disposizioni di esecuzione il numero di esemplari, le modalità e il termine di inoltro del rapporto di gestione e delle chiusure intermedie.
- La FINMA può prorogare i termini su richiesta della banca.
- I banchieri privati sono esonerati dall’obbligo di pubblicazione se la loro pubblicità si riferisce unicamente all’attività di amministratori di beni o di commercianti di valori mobiliari e non comprende l’accettazione di depositi.