952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 37a cpv. 7 LBCR)
Sono considerati depositanti privilegiati la parte contraente autorizzata in base al rapporto di credito con la banca o il depositante dell’obbligazione di cassa iscritti nei libri della banca al momento dell’ordine di una misura di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell’ordine di fallimento della banca.
Non sono considerati depositanti privilegiati:
gli intermediari finanziari secondo la LBCR, la legge del 15 giugno 20181sugli istituti finanziari (LIsFi) e la legge del 23 giugno 20062sugli investimenti collettivi (LICol);
le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20043sulla sorveglianza degli assicuratori;
i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale come gli intermediari finanziari o le imprese di assicurazione di cui alle lettere a e b;
le banche centrali;
le fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 19824sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (fondazioni del pilastro 3a) e le fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 19935sul libero passaggio (fondazioni di libero passaggio);
i clienti delle società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFI.
Se una pluralità di persone ha diritto a un credito, questa è considerata un depositante a sé stante, indipendente dalle singole persone che costituiscono tale pluralità. La pluralità di persone può far valere l’importo massimo di cui all’articolo 37a capoverso 1 LBCR soltanto una volta per l’intera pluralità di persone.
Un depositante che detiene depositi privilegiati presso un ufficio estero della banca è considerato, per questi depositi, un depositante a sé stante e indipendente.