952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Le banche di rilevanza sistemica non sono tenute a procedere ai lavori preparatori di cui all’articolo 42g lettere a e b. Devono, invece, elaborare un piano che dimostri come possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 42g lettere a e b in caso di fallimento di un risanamento. Nel quadro del risanamento la FINMA stabilisce per ciascuna banca, in base allo sviluppo concreto del risanamento, il momento a partire dal quale la banca deve soddisfare i requisiti indicati nel piano. A tal fine tiene conto del modello aziendale e della situazione in merito alla liquidità della banca nonché del numero di depositanti interessati;
Le banche con meno di 2500 depositanti devono tenere soltanto un elenco dei depositanti e un elenco riepilogativo.
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