(art. 37b cpv. 1 e 37j LBCR)
- Il mandatario paga ai depositanti i depositi privilegiati in base al piano di pagamento.
- Se i fondi disponibili non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento dei depositi privilegiati è effettuato proporzionalmente.
- I crediti costituiti in pegno a terzi, i crediti la cui garanzia è stata ceduta o i crediti su conti di garanzia della pigione sono pagati se l’avente diritto vi acconsente o se il pagamento è ammesso per legge o per contratto.
- I crediti delle fondazioni del pilastro 3a e di libero passaggio sono pagati alle rispettive fondazioni.