(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR) Se prima della conclusione della liquidazione (art. 57) emergono nuove informazioni sugli aventi diritto, la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR adegua l’appello e lo pubblica nuovamente. Dalla ripubblicazione decorre un nuovo termine di comunicazione della durata di un anno.
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