952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 37m cpv. 2–4 LBCR)
I costi della liquidazione sono coperti anzitutto con il ricavato della stessa.
Almeno una volta all’anno la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR versa il ricavato netto della liquidazione all’Amministrazione federale delle finanze.
Con questo versamento la liquidazione è considerata conclusa.
Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la conclusione della liquidazione. Le pretese su averi non rivendicati che non sono realizzabili si estinguono con la loro consegna alla Confederazione o con la distruzione.
Se dopo la liquidazione, ma prima del versamento, un avente diritto fa valere pretese sugli averi liquidati, tali pretese vertono esclusivamente sul ricavato della liquidazione.
Se gli averi non rivendicati sono registrati in una banca dati, la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR vi annota la conclusione della liquidazione.
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