(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR) Gli organi direttivi delle società del gruppo importanti di una banca di rilevanza sistemica che hanno sede in Svizzera devono essere occupati in modo da evitare possibilmente conflitti d’interesse e garantire gli interessi della società del gruppo importante in caso di conflitto d’interesse all’interno del gruppo finanziario.
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