952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Nei primi due esercizi successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza le banche possono iscrivere globalmente tra gli attivi come posta negativa le rettifiche di valore ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 sotto forma di importo totale o parziale. La FINMA disciplina i dettagli.
La valutazione singola ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 delle partecipazioni, delle immobilizzazioni materiali e dei valori immateriali deve essere effettuata al più tardi entro il 1° gennaio 2020. Le perdite non realizzate e non registrate devono essere pubblicate nell’allegato al conto annuale.
Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP1devono applicare a titolo preliminare le misure del piano svizzero d’emergenza secondo l’articolo 60 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2019 in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine.2
L’allestimento e la pubblicazione della chiusura intermedia del 2015 sono consentiti secondo il diritto anteriore, tranne quanto stabilito dall’articolo 23b capoverso 1 del diritto anteriore.
Per l’attuazione delle misure ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2bisla FINMA può accordare alle banche termini adeguati tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.3