952.02OBCRFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
(art. 2 LBCR)
La rappresentanza di una banca estera che fornisce servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi1deve:
osservare le disposizioni della LSerFi;
provvedere all’iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti secondo l’articolo 28 LSerFi se questi non forniscono i propri servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l’articolo 4 LSerFi.