(art. 1b e 3 cpv. 1, 2 e 3 LBCR)
- Le banche e le persone di cui all’articolo 1b LBCR comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione.
- Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività esse devono ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.