Un intermediario finanziario non può interrompere di sua iniziativa una relazione d’affari se sono soddisfatte le condizioni per effettuare una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD o se si avvale del diritto di comunicazione secondo l’articolo 305tercapoverso 2 del Codice penale (CP)1.
Se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità, l’intermediario finanziario non può:
interrompere una relazione d’affari per la quale decide di non esercitare il diritto di comunicazione secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP anche se le condizioni sono soddisfatte;
permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali.