Oltre al caso previsto nell’articolo 9b capoverso 1 LRD, l’intermediario finanziario può interrompere la relazione d’affari se:
dopo una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP1, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) gli notifica entro 40 giorni feriali la trasmissione a un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate e dopo questa notifica egli non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni feriali;
dopo una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni feriali;
dopo il blocco disposto dall’autorità di perseguimento penale in base a una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD o secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP viene informato della sua revoca, salvo diversa comunicazione da parte dell’autorità di perseguimento penale.
Se interrompe una relazione d’affari per la quale decide di non esercitare il diritto di comunicazione secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP anche se le condizioni sono soddisfatte, l’intermediario finanziario può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione.
Nei casi di cui al capoverso 1, l’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione non devono essere comunicate all’Ufficio di comunicazione.