1 agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera;
ai commercianti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.
Non sono considerati intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD:
a. le persone che esercitano le seguenti attività:
1. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c,
2. l’attività di incasso,
3. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale,
4. l’esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni,
5. la prestazione di servizi tra società del medesimo gruppo;
b. il personale ausiliario di intermediari finanziari che per la loro attività detengono un’autorizzazione in Svizzera o che sono affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD), se adempie le seguenti condizioni:
1. è selezionato accuratamente dall’intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario finanziario per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l’articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,
3. agisce unicamente in nome e per conto dell’intermediario finanziario,
4. è retribuito dall’intermediario finanziario e non dal cliente finale,
5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato a un OAD, e
6. ha concluso con l’intermediario finanziario un accordo scritto concernente l’osservanza delle condizioni che precedono.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552). ↩
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